Qualifica FER per manutentori di impianti con rinnovabili termiche

Chiarimento ministeriale sulla “manutenzione” ed eventuale obbligo di qualifica.

Come noto, il D. Lgs. 28/2011 ha previsto, a partire da una certa data, l’obbligo di “qualifica FER” per i soggetti operanti nel settore degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, con particolare riferimento alla installazione e manutenzione straordinaria.

Il dubbio più ricorrente fra i manutentori è cosa si dovesse intendere per “manutenzione straordinaria”; ciò è stato oggetto di discussioni e di comunicazioni spesso contrastanti o fuorvianti. In sostanza, il manutentore, spesso, opera solo sull’apparecchio svolgendo esclusivamente attività indicate dal fabbricante (es.: pulizia, sostituzioni programmate di componenti, sostituzioni di componenti in caso di guasti, etc.).
Mentre per la pulizia e le operazioni “palesemente” ordinarie che non prevedono sostituzioni di componenti c’era già la certezza di non dover avere la qualifica professionale FER, il caso di sostituzioni di componenti interni all’apparecchio risultava abbastanza dubbio.
La questione riguarda anche gli impianti termici e gli impianti idrico-sanitari a cui gli apparecchi sono asserviti (v. esempio impianto solare riportato nel quesito).

È stato posto uno specifico quesito al Ministero dello Sviluppo Economico (riportato di seguito).

faccio seguito ai contatti telefonici intercorsi con i Vostri uffici per sottoporVi un quesito interpretativo su un tema che sta attualmente sollevando qualche perplessità e su cui sarebbe opportuno eliminare qualsiasi dubbio.
Il contesto è quello del D.Lgs. 28/2011, laddove all’art. 15 pone degli obblighi di qualificazione professionale per l’attività d’installazione e di manutenzione straordinaria di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.
Il dubbio non è tanto sulle modalità di qualificazione bensì sulla definizione di “manutenzione” (ordinaria e straordinaria) e sui casi in cui questa qualificazione debba essere svolta.
Alcuni – e la nostra associazione è tra questi – sostengono che se la manutenzione dell’impianto è programmata dal costruttore (ad esempio nel libretto d’uso e manutenzione), anche il caso di sostituzione di un componente dell’impianto termico si configurerebbe come una manutenzione ordinaria e quindi non vi sarebbero obblighi di sorta per il personale.
Ciò non è ovviamente legato alla volontà di sottrarsi alla qualificazione, ma è correlato al fatto che la sostituzione programmata è praticamente sempre effettuata dai CAT delle aziende produttrici di apparecchi e componenti che, non facendo installazione, non hanno avvertito – nella maggior parte dei casi – tale necessità.
A nostro avviso quest’interpretazione, che se da Voi avvalorata ci aiuterebbe a dipanare completamente qualsiasi dubbio, trova fondamento anche nella definizione di manutenzione ordinaria dell’All. A al D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e nella norma UNI 7128:2015, che richiamano ambedue il concetto di sostituzione programmata.
Per fare alcuni esempi tale sostituzione programmata può riguardare la sostituzione del glicole e la pulizia del bollitore, se ci limitiamo al pannello solare, oppure la sostituzione della valvola di sfiato perché posta sul tetto e si deteriora “velocemente” (gelo, pioggia, sole ecc.).
Vi ringrazio per il riscontro che vorrete dare a questa mia mail e rimango a disposizione in caso necessitaste di ulteriori chiarimenti.

>>>

Di seguito, gli stralci di due risposte ricevute dal Ministero:

  • [da ufficio direzionale, ricevente il quesito] “… malgrado il dlgs 192 del 2005 preveda una definizione di “manutenzione ordinaria” che ricomprenda gli interventi previsti nei libretti d’uso e manutenzione degli impianti, non è possibile affermare che tale definizione sia applicabile anche al dlgs 28/2011, essendo un provvedimento differente.

Per avere delucidazioni e interpretazioni riguardo all’ambito di applicazione del dlgs 28/2011, con particolare riferimento all’art. 15 concernente obblighi di qualificazione professionale per l’attività d’installazione e di manutenzione straordinaria di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, credo opportuno pertanto che l’Associazione rivolga il quesito alla responsabile dell’Ufficio competente…

  • [da ufficio competente] “… si richiede un chiarimento in ordine alla esatta delimitazione della nozione di “manutenzione” (ordinaria e straordinaria) degli impianti in oggetto, e se, al riguardo, possano assumersi quale parametro di riferimento le definizioni di manutenzione previste dal D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (All. A, paragrafi n. 20 e 21).  Riguardo al predetto quesito, sembra utile premettere che la normativa, di carattere generale, dettata dal D.lgs. n. 28/2011 (“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”) non contempla la definizione dell’attività di manutenzione degli impianti FER, in relazione alla quale, pertanto, occorrerà far riferimento alla normative settoriali, di volta in volta rilevanti nel caso di specie.
    Sembra quindi doversi concludere che, con particolare riguardo agli impianti termici, possa assumersi come riferimento la disciplina di settore di cui al D.lgs. n. 192/2005, (“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”) che, proprio in relazione a tale specifica categoria di impianti, riporta ai citati paragrafi n. 20 e 21 dell’Allegato A, le puntuali definizioni di manutenzione, rispettivamente ordinaria e straordinaria.”

Da una lettura combinata delle due risposte si evince, pertanto, che l’interpretazione originaria di Assotermica trova fondamento: l’All. A al D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e la norma UNI 7128:2015  richiamano ambedue il concetto di sostituzione programmata, facendola rientrare nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e quindi non degli interventi “straordinari”, questi ultimi soggetti ad obbligo di qualificazione FER.
Ovviamente, quanto sopra lascia inalterati gli obblighi relativi agli F-gas, nel caso di impianti con pompe di calore.

Nel testo delle risposte ministeriali è più volte riportato il termine “manutenzione programmata”. Questo non deve indurre in fraintendimenti: per programmato non si intende solamente il “programmato secondo determinate scadenze temporali” ma anche “previsto” o “indicato” dal fabbricante.
In altri termini, significa che l’operazione deve essere eseguita, secondo le istruzioni del fabbricante:

in modo da non apportare modifiche all’apparecchio (o all’impianto);
con componenti forniti o indicati dal fabbricante.

Il termine è stato utilizzato su specifica richiesta del Ministero in fase di colloqui preliminari all’invio del quesito, dal momento che si volevano evitare riferimenti alle due definizioni esistenti con rischio di confusione.

Conclusioni:

  • La qualifica professionale FER non è obbligatoria nel caso di manutentori che non svolgono attività di installazione o di manutenzione straordinaria sull’impianto (escludendo da questa la sostituzione di componenti interni agli apparecchi, di componenti di “pacchetti solari” o di “sistemi ibridi” con componenti identici o equivalenti forniti o indicati dal fabbricante; tale attività, considerato quanto scritto sopra, può rientrare tra le operazioni di manutenzione programmata);
  • La sostituzione di componente su guasto (con componente identico) è ritenuta “manutenzione ordinaria” se si utilizzano ricambi originali del fabbricante (utilizzando ricambi originali, infatti, si ritiene soddisfatta la conformità alle indicazioni del fabbricante).

Accetto la Privacy Policy